Green pass e celebrazioni

Il Decreto Legge del 23 luglio 2021, come ormai noto, introduce l’obbligo di munirsi di certificazione verde (“Green Pass”) per usufruire di alcuni servizi o prendere parte ad alcune attività determinate dalla Legge.
𝗟𝗮 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶.
Si continuerà a osservare quanto previsto dal Protocollo CEI-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, comunione solo nella mano, niente scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote.
Come per le celebrazioni, 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶. Sono ancora valide le raccomandazioni e le misure comunicate l’11 giugno 2020 (cfr anche circolare inviata il 28 luglio 2021 dal Ministero degli Interni – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione Protocollo 0001280): obbligo d’indossare la mascherina e di mantenere una distanza interpersonale di 2 m per coloro che cantano e 1,5 m per tutti gli altri fedeli. Ciò, in modo particolare, per evitare assembramenti. Queste misure, tenendo conto della varietà di tradizioni e delle diverse prassi nelle Diocesi, sono ancora attuali e possono continuare a essere garantite. Criteri di riferimento restano il buon senso e l’andamento della situazione epidemiologica nel luogo e nel momento in cui si svolge la processione.
La certificazione è invece obbligatoria, a partire dal 6 agosto, per accedere ad altre attività organizzate o gestite da enti ecclesiastici, come ad esempio:

servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (anche bar) per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (anche bar) per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
  •  musei, altri istituti e luoghi di cultura e mostre;
  •  sagre e fiere, convegni e congressi;
  •  piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  •  centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, dei centri estivi, e le relative attività di ristorazione.
 Sono esplicitamente esclusi dall’obbligo di possedere la certificazione verde i partecipanti ai centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione. Questo significa che non è necessario il “Green Pass” per le persone coinvolte nei centri estivi parrocchiali (oratori estivi, CRE, GREST, ecc…), anche se durante essi si consumano pasti.
La certificazione è anche necessaria per partecipare ai ricevimenti successivi a celebrazioni civili o religiose (feste di nozze o altre ricorrenze) e per accedere alle RSA.
Sono esenti dall’obbligo del “Green Pass” i minori di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti sulla base d’idonea certificazione medica. Il controllo della certificazione spetta agli organizzatori dell’attività.