Lettera apostolica in forma di «motu proprio» del sommo pontefice francesco “vos estis lux mundi”

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LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO

VOS ESTIS LUX MUNDI

 

«Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte» (Mt 5,14). Nostro Signore Gesù Cristo chiama ogni fedele ad essere esempio luminoso di virtù, integrità e santità. Tutti noi, infatti, siamo chiamati a dare testimonianza concreta della fede in Cristo nella nostra vita e, in particolare, nel nostro rapporto con il prossimo.

I crimini di abuso sessuale offendono Nostro Signore, causano danni fisici, psicologici e spirituali alle vittime e ledono la comunità dei fedeli. Affinché tali fenomeni, in tutte le loro forme, non avvengano più, serve una conversione continua e profonda dei cuori, attestata da azioni concrete ed efficaci che coinvolgano tutti nella Chiesa, così che la santità personale e l’impegno morale possano concorrere a promuovere la piena credibilità dell’annuncio evangelico e l’efficacia della missione della Chiesa. Questo diventa possibile solo con la grazia dello Spirito Santo effuso nei cuori, perché sempre dobbiamo ricordare le parole di Gesù: «Senza di me non potete far nulla» (Gv 15,5). Anche se tanto già è stato fatto, dobbiamo continuare ad imparare dalle amare lezioni del passato, per guardare con speranza verso il futuro.

Questa responsabilità ricade, anzitutto, sui successori degli Apostoli, preposti da Dio alla guida pastorale del Suo Popolo, ed esige da loro l’impegno nel seguire da vicino le tracce del Divino Maestro. In ragione del loro ministero, infatti, essi reggono «le Chiese particolari a loro affidate come vicari e legati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare come il più piccolo, e chi è il capo, come chi serve» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Lumen gentium, 27).  Quanto in maniera più stringente riguarda i successori degli Apostoli, concerne tutti coloro che in diversi modi assumono ministeri nella Chiesa, professano i consigli evangelici o sono chiamati a servire il Popolo cristiano. Pertanto, è bene che siano adottate a livello universale procedure volte a prevenire e contrastare questi crimini che tradiscono la fiducia dei fedeli.

Desidero che questo impegno si attui in modo pienamente ecclesiale, e dunque sia espressione della comunione che ci tiene uniti, nell’ascolto reciproco e aperto ai contributi di quanti hanno a cuore questo processo di conversione.

Pertanto, dispongo:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

§1. Le presenti norme si applicano in caso di segnalazioni relative a chierici o a membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica e concernenti:

a) delitti contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti:

i. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali;

ii. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile;

iii. nella produzione, nell’esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell’induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche;

b) condotte poste in essere dai soggetti di cui all’articolo 6, consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

§2. Agli effetti delle presenti norme, si intende per:

a) «minore»: ogni persona avente un’età inferiore a diciott’anni o per legge ad essa equiparata;

b) «persona vulnerabile»: ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa;

c) «materiale pedopornografico»: qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali.

Art. 2 – Ricezione delle segnalazioni e protezione dei dati

§1. Tenendo conto delle indicazioni eventualmente adottate dalle rispettive Conferenze Episcopali, dai Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali e delle Chiese Arcivescovili Maggiori, o dai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Metropolitane sui iuris, le Diocesi o le Eparchie, singolarmente o insieme, devono stabilire, entro un anno dall’entrata in vigore delle presenti norme, uno o più sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni, anche attraverso l’istituzione di un apposito ufficio ecclesiastico. Le Diocesi e le Eparchie informano il rappresentante Pontificio dell’istituzione dei sistemi di cui al presente paragrafo.

§2. Le informazioni di cui al presente articolo sono tutelate e trattate in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 §2, 2° CCEO.

§3. Salvo quanto stabilito dall’articolo 3 §3, l’Ordinario che ha ricevuto la segnalazione la trasmette senza indugio all’Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all’Ordinario proprio della persona segnalata, i quali procedono a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico.

§4. Agli effetti del presente titolo, alle Diocesi sono equiparate le Eparchie e all’Ordinario è equiparato il Gerarca.

Art. 3 – Segnalazione

§1. Salvo nei casi previsti nei canoni 1548 §2 CIC e 1229 §2 CCEO, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all’articolo 1, ha l’obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all’Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO, salvo quanto stabilito dal §3 del presente articolo.

§2. Chiunque può presentare una segnalazione concernente le condotte di cui all’articolo 1, avvalendosi delle modalità di cui all’articolo precedente o in qualsiasi altro modo adeguato.

§3. Quando la segnalazione riguarda una delle persone indicate all’articolo 6, essa è indirizzata all’Autorità individuata in base agli articoli 8 e 9. La segnalazione può sempre essere indirizzata alla Santa Sede, direttamente o tramite il Rappresentante Pontificio.

§4. La segnalazione contiene gli elementi più circostanziati possibili, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un’accurata valutazione dei fatti.

§5. Le notizie possono essere acquisite anche ex officio.

Art. 4 – Tutela di chi presenta la segnalazione

§1. Il fatto di effettuare una segnalazione a norma dell’articolo 3 non costituisce una violazione del segreto d’ufficio.

§2. Salvo quanto previsto al canone 1390 CIC e ai canoni 1452 e 1454 CCEO, pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni per il fatto di avere presentato una segnalazione sono proibiti e possono integrare la condotta di cui all’articolo 1 §1, lettera b).

§3. A chi effettua una segnalazione non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa.

Art. 5 – Cura delle persone

§1. Le Autorità ecclesiastiche si impegnano affinché coloro che affermano di essere stati offesi, insieme con le loro famiglie, siano trattati con dignità e rispetto, e offrono loro, in particolare:

a) accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi;

b) assistenza spirituale;

c) assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico.

§2. Sono tutelate l’immagine e la sfera privata delle persone coinvolte, nonché la riservatezza dei dati personali.

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI
I VESCOVI ED EQUIPARATI

Art. 6 – Ambito soggettivo di applicazione

Le norme procedurali di cui al presente titolo riguardano le condotte di cui all’articolo 1, poste in essere da:

a) Cardinali, Patriarchi, Vescovi e Legati del Romano Pontefice;

b) chierici che sono o che sono stati alla guida pastorale di una Chiesa particolare o di un’entità ad essa assimilata, latina od orientale, ivi inclusi gli Ordinariati personali, per i fatti commessi durante munere;

c) chierici che sono o che sono stati alla guida pastorale di una Prelatura personale, per i fatti commessi durante munere;

d) coloro che sono o che sono stati Moderatori supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di Monasteri sui iuris, per i fatti commessi durante munere.

Art. 7 – Dicastero competente

§1. Ai fini del presente titolo, per «Dicastero competente» si intende la Congregazione per la Dottrina della Fede, circa i delitti ad essa riservati dalle norme vigenti, nonché, in tutti gli altri casi e per quanto di rispettiva competenza in base alla legge propria della Curia Romana:

–  la Congregazione per le Chiese Orientali;

–  la Congregazione per i Vescovi;

–  la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli;

–  la Congregazione per il Clero;

–  la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.

§2. Al fine di assicurare il migliore coordinamento, il Dicastero competente informa della segnalazione e dell’esito dell’indagine la Segreteria di Stato e gli altri Dicasteri direttamente interessati.

§3. Le comunicazioni di cui al presente titolo tra il Metropolita e la Santa Sede avvengono tramite il Rappresentante Pontificio.

Art. 8 – Procedura applicabile in caso di segnalazione riguardante un Vescovo della Chiesa Latina

§1. L’Autorità che riceve una segnalazione la trasmette sia alla Santa Sede sia al Metropolita della Provincia ecclesiastica in cui ha il domicilio la persona segnalata.

§2. Qualora la segnalazione riguardi il Metropolita, o la Sede Metropolitana sia vacante, essa è inoltrata alla Santa Sede, nonché al Vescovo suffraganeo più anziano per promozione al quale, in questo caso, si applicano le disposizioni seguenti relative al Metropolita.

§3. Nel caso in cui la segnalazione riguardi un Legato Pontificio, essa è trasmessa direttamente alla Segreteria di Stato.

Art. 9 – Procedura applicabile nei confronti di Vescovi delle Chiese Orientali

§1. Nel caso di segnalazione nei confronti di un Vescovo di una Chiesa Patriarcale, Arcivescovile Maggiore o Metropolitana sui iuris, essa è inoltrata al rispettivo Patriarca, Arcivescovo Maggiore o Metropolita della Chiesa sui iuris.

§2. Qualora la segnalazione riguardi un Metropolita di una Chiesa Patriarcale o Arcivescovile Maggiore, che esercita il suo ufficio entro il territorio di queste Chiese, essa è inoltrata al rispettivo Patriarca o Arcivescovo Maggiore.

§3. Nei casi che precedono, l’Autorità che ha ricevuto la segnalazione la inoltra anche alla Santa Sede.

§4. Qualora la persona segnalata sia un Vescovo o un Metropolita fuori dal territorio della Chiesa Patriarcale, Arcivescovile Maggiore o Metropolitana sui iuris, la segnalazione è inoltrata alla Santa Sede.

§5. Nel caso in cui la segnalazione riguardi un Patriarca, un Arcivescovo Maggiore, un Metropolita di una Chiesa sui iuris o un Vescovo delle altre Chiese Orientali sui iuris, essa è inoltrata alla Santa Sede.

§6. Le disposizioni seguenti relative al Metropolita si applicano all’Autorità ecclesiastica cui è inoltrata la segnalazione in base al presente articolo.

Art. 10 – Doveri iniziali del Metropolita

§1. Salvo che la segnalazione non sia manifestamente infondata, il Metropolita chiede tempestivamente al Dicastero competente l’incarico per avviare l’indagine. Qualora il Metropolita ritenga la segnalazione manifestamente infondata ne informa il Rappresentante Pontificio.

§2. Il Dicastero provvede senza indugio, e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della prima segnalazione da parte del Rappresentante Pontificio o della richiesta dell’incarico da parte del Metropolita, fornendo le opportune istruzioni riguardo a come procedere nel caso concreto.

Art. 11 – Affidamento dell’indagine a persona diversa dal Metropolita

§1. Qualora il Dicastero competente ritenga opportuno affidare l’indagine ad una persona diversa dal Metropolita, questi viene informato. Il Metropolita consegna tutte le informazioni e i documenti rilevanti alla persona incaricata dal Dicastero.

§2. Nel caso di cui al paragrafo precedente, le disposizioni seguenti relative al Metropolita si applicano alla persona incaricata di condurre l’indagine.

Art. 12 – Svolgimento dell’indagine

§1. Il Metropolita, una volta ottenuto l’incarico dal Dicastero competente e nel rispetto delle istruzioni ricevute, personalmente o tramite una o più persone idonee:

a) raccoglie le informazioni rilevanti in merito ai fatti;

b) accede alle informazioni e ai documenti necessari ai fini dell’indagine custoditi negli archivi degli uffici ecclesiastici;

c) ottiene la collaborazione di altri Ordinari o Gerarchi, laddove necessario;

d) chiede informazioni alle persone e alle istituzioni, anche civili, che siano in grado di fornire elementi utili per l’indagine.

§2. Qualora si renda necessario sentire un minore o una persona vulnerabile, il Metropolita adotta modalità adeguate, che tengano conto del loro stato.

§3. Nel caso in cui esistano fondati motivi per ritenere che informazioni o documenti concernenti l’indagine possano essere sottratti o distrutti, il Metropolita adotta le misure necessarie per la loro conservazione.

§4. Anche quando si avvale di altre persone, il Metropolita resta comunque responsabile della direzione e dello svolgimento delle indagini, nonché della puntuale esecuzione delle istruzioni di cui all’articolo 10 §2.

§5. Il Metropolita è assistito da un notaio scelto liberamente a norma dei canoni 483 §2 CIC e 253 §2 CCEO.

§6. Il Metropolita è tenuto ad agire con imparzialità e privo di conflitti di interessi. Qualora egli ritenga di trovarsi in conflitto di interessi o di non essere in grado di mantenere la necessaria imparzialità per garantire l’integrità dell’indagine, è obbligato ad astenersi e a segnalare la circostanza al Dicastero competente.

§7. Alla persona indagata è riconosciuta la presunzione di innocenza.

§8. Il Metropolita, qualora richiesto dal Dicastero competente, informa la persona dell’indagine a suo carico, la sente sui fatti e la invita a presentare una memoria difensiva. In tali casi, la persona indagata può avvalersi di un procuratore.

§9. Ogni trenta giorni il Metropolita trasmette al Dicastero competente un’informativa sullo stato delle indagini.

Art. 13 – Coinvolgimento di persone qualificate

§1. In conformità con le eventuali direttive della Conferenza Episcopale, del Sinodo dei Vescovi o del Consiglio dei Gerarchi sul modo di coadiuvare nelle indagini il Metropolita, i Vescovi della rispettiva Provincia, singolarmente o insieme, possono stabilire elenchi di persone qualificate tra le quali il Metropolita può scegliere quelle più idonee ad assisterlo nell’indagine, secondo le necessità del caso e, in particolare, tenendo conto della cooperazione che può essere offerta dai laici ai sensi dei canoni 228 CIC e 408 CCEO.

§2. Il Metropolita è comunque libero di scegliere altre persone ugualmente qualificate.

§3. Chiunque assista il Metropolita nell’indagine è tenuto ad agire con imparzialità e privo di conflitti di interessi. Qualora egli ritenga di trovarsi in conflitto di interessi o di non essere in grado di mantenere la necessaria imparzialità per garantire l’integrità dell’indagine, è obbligato ad astenersi e a segnalare la circostanza al Metropolita.

§4. Le persone che assistono il Metropolita prestano giuramento di adempiere convenientemente e fedelmente l’incarico.

Art. 14 – Durata dell’indagine

§1. Le indagini devono essere concluse entro il termine di novanta giorni o in quello indicato nelle istruzioni di cui all’articolo 10 §2.

§2. In presenza di giusti motivi, il Metropolita può chiedere la proroga del termine al Dicastero competente.

Art. 15 – Misure cautelari

Qualora i fatti o le circostanze lo richiedano, il Metropolita propone al Dicastero competente l’adozione di provvedimenti o di misure cautelari appropriate nei confronti dell’indagato.

Art. 16 – Istituzione di un fondo

§1. Le Province ecclesiastiche, le Conferenze Episcopali, i Sinodi dei Vescovi e i Consigli dei Gerarchi possono stabilire un fondo destinato a sostenere i costi delle indagini, istituito a norma dei canoni 116 e 1303 §1, 1° CIC e 1047 CCEO, e amministrato secondo le norme del diritto canonico.

§2. Su richiesta del Metropolita incaricato, i fondi necessari ai fini dell’indagine sono messi a sua disposizione dall’amministratore del fondo, salvo il dovere di presentare a quest’ultimo un rendiconto al termine dell’indagine.

Art. 17 – Trasmissione degli atti e del votum

§1. Completata l’indagine, il Metropolita trasmette gli atti al Dicastero competente insieme al proprio votum sui risultati dell’indagine e in risposta agli eventuali quesiti posti nelle istruzioni cui all’articolo 10 §2.

§2. Salvo istruzioni successive del Dicastero competente, le facoltà del Metropolita cessano una volta completata l’indagine.

§3. Nel rispetto delle istruzioni del Dicastero competente, il Metropolita, su richiesta, informa dell’esito dell’indagine la persona che afferma di essere stata offesa o i suoi rappresentanti legali.

Art. 18 – Successivi provvedimenti

Il Dicastero competente, salvo che decida di disporre un’indagine suppletiva, procede a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico.

Art. 19 – Osservanza delle leggi statali

Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti.

Le presenti norme sono approvate ad experimentum per un triennio.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante la pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore il 1° giugno 2019, e che venga poi pubblicata negli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 7 maggio 2019, settimo del Pontificato.

 

FRANCESCO