Limitazioni covid 19 e preghiera

Chiarimenti del Ministero dell’Interno alle chiese e alle celebrazioni liturgiche

I Vescovi italiani si sono fatti portavoce del disagio espresso da molti fedeli che si sono visti limitare la possibilità di recarsi a pregare in chiesa e hanno sottoposto al Ministero dell’Interno alcuni quesiti sulle questioni più rilevanti, attorno alle quali è stata chiesta chiarezza:

  • È consentito a un fedele di uscire di casa, munito di autocertificazione, per recarsi a pregare in chiesa?
  • In vista della Settimana Santa per garantire un minimo di dignità alla celebrazione, accanto al celebrante può essere assicurata la partecipazione di un diacono, di chi serve all’altare, oltre che di un lettore, un cantore, un organista ed, eventualmente, due operatori per la trasmissione? Su questa linea l’Autorità governativa ha ribadito l’obbligatorietà che siano rispettate le misure sanitarie, a partire dalla distanza fisica. Di fatto, che disposizione dare a queste persone per potersi muovere? E’ sufficiente l’autocertificazione?
  • Come mai si permettono matrimoni in Comune e non in Chiesa?

Nella risposta inviata dal Ministero dell’Interno e pervenuta a tutte le Prefetture si esplicita, in sintesi, quanto segue:

  1. Non è prevista la chiusura delle chiese;
  2. La preghiera dei fedeli deve avvenire nelle modalità tali da assicurare la prevenzione dei contagi: accesso limitato, distanze di sicurezza, divieto di assembramenti;
  3. Al fine di limitare gli spostamenti dalla propria abitazione è necessario che l’accesso alla chiesa avvenga solo in occasione di spostamenti determinati “da comprovate esigenze lavorative” o per “situazioni di necessità” e che la chiesa sia situata lungo il percorso, di modo che, in caso di controlli, possa esibirsi la prescritta autocertificazione o rendere dichiarazione in ordine alla sussistenza di tali motivi;
  4. Le celebrazioni liturgiche possono continuare a svolgersi senza la presenza del popolo;
  5. Le celebrazioni liturgiche senza il concorso dei fedeli e con solo i celebranti e gli accoliti strettamente necessari per il rito non rientrano nel divieto normativo;
  6. Alla luce dei commi precedenti anche per le celebrazioni della Settimana Santa il numero dei partecipanti non potrà che essere limitato ai celebranti, al diacono, al lettore, all’organista, al cantore e agli addetti per la trasmissione;
  7. I partecipanti alle celebrazioni dovranno munirsi di autocertificazione inserendo i dati richiesti e adducendo come motivo “comprovate esigenze lavorative” indicando giorno, ora e sede della celebrazione;
  8. I matrimoni sia civili che religiosi, non sono vietati ma devono sottostare al divieto di assembramenti quindi sono permessi con la sola presenza del celebrante, dei nubendi e dei testimoni, avendo cura di osservare la prescrizione sulle distanze.

In allegato il testo integrale della risposta del Ministero dell’Interno.