Il Battesimo

08-11-2006

Il Vescovo ha disposto con Decreto Vescovile Prot. n. 636 in data 28 ottobre 2006 che il battesimo di un bambino o di un adulto venga celebrato solo nella propria Chiesa parrocchiale o in altra Chiesa parrocchiale per un giusto motivo, sempre con il consenso del proprio parroco. Ha quindi vietato la celebrazione dei battesimi nelle Chiese non parrocchiali e negli Oratori.

– Il Battesimo è il primo sacramento della Chiesa, mediante il quale il bambino o l’adulto nasce alla vita di Dio, diventa suo figlio, partecipe della sua vita eterna, membro vivo della Chiesa e fratello di ogni battezzato e quindi incorporato nella Chiesa mediante una comunità parrocchiale concreta, che è la parrocchia, la quale assume la responsabilità e l’impegno di accogliere questo nuovo figlio di Dio e questo nuovo suo membro aiutandolo a crescere nella fede e a maturare la sua coscienza cristiana.
– Per questo il conferimento del battesimo deve avere luogo nella chiesa parrocchiale propria del battezzando, se si tratta di un adulto; in quella propria dei genitori, se si tratta di un bambino (canoni 857§ 2 e 858§1).
– Per questo ogni chiesa parrocchiale è provvista di un proprio fonte battesimale e solo nelle chiese parrocchiali si celebra la solenne liturgia della Veglia Pasquale con la benedizione dell’acqua battesimale e la celebrazione dei battesimi.
– In casi particolari, qualora il battezzando, a causa della distanza o per altre circostanze, non possa accedere o non possa essere portato senza grave incomodo alla propria chiesa parrocchiale, il battesimo può e deve essere conferito in un’altra chiesa parrocchiale più vicina, ma sempre con il consenso del proprio parroco (canone 859).
– E’ opportuno e importante fare presente ai genitori che si imponga al proprio figlio un nome cristiano o ‘almeno non alieno del senso cristiano’. Se si volesse imporre da parte dei genitori un nome non attinente al senso cristiano, si abbia la premura e la cura di suggerire un secondo nome cristiano, facendo cogliere l’importanza di un patrono che illumini la vita del futuro battezzato (canone 855).
– Per il tempo della celebrazione, secondo il canone 856, il battesimo può essere conferito in qualsiasi giorno. E’ opportuno comunque che venga celebrato, ordinariamente, di domenica e, se è possibile, durante la veglia pasquale, in modo che si renda più manifesto il suo stretto rapporto col mistero di Cristo risorto.
Dal ‘Rito del Battesimo dei bambini’ si suggerisce con forza che:
– Il battesimo si celebri, per quanto è possibile, di domenica, giorno in cui la Chiesa ricorda il mistero pasquale. Conviene che la celebrazione sia comunitaria per tutti i neonati, con la presenza e la partecipazione attiva di un buon numero di fedeli, o almeno dei parenti , amici e vicini (n. 32).
– Per quanto è possibile, tutti i bambini nati entro un dato periodo di tempo siano battezzati nello stesso giorno con una sola celebrazione comune. Non si celebri due volte il sacramento nella medesima chiesa e nello stesso giorno, se non per una giusta causa (n. 27 delle ‘Premesse’).